Montoro. Controlli dei carabinieri sul territorio per l’applicazione delle nuove misure anti-covid in vigore fino al 30 ottobre
Dopo l’emanazione del nuovo decreto restittivo amanato nella serata di ieri dal presidente della Regione Campania, i carabinieri della compagnia di Solofra agli ordini del Capitano Gianfranco Iannelli, hanno eseguito un serie di controlli presso le scuole e i circoli ricreativi dell’intero territorio. A Montoro gli uomini del luogotenente Alfredo Costantini hanno controllato alcuni circoli che stamattina ignari della restrizione imposta avevano aperto regolarmente a San Pietro e a Torchiati. Ovviamente gli uomini dell’arma hanno informato i gestori che subito hanno provveduto a chiudere i locali. Inoltre varie pattuglie dei carabinieri in collaborazione con la polizia locale controllano che venga rispettata l’ordinanza dell’uso della mascherina il distanziamento e l’assembramento. Alta l’attenzione anche nei prossimi giorni presso i bar e ristoranti che non potranno più effettuare vendite da asporto dopo le 21 servendo i clienti esclusivamente ai tavoli. Alte le sanzioni per chi viene trovato senza mascherina o in assembramento, vanno dai 400 euro a 3.000 euro e per i locali commerciali anche la chiusura da 5 a 30 giorni.
Ecco il decreto emanato dal presidente De Luca:
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In tutte le scuole dell’infanzia sono sospese
l’ attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi.
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Fermo quanto disposto con Ordinanza n. 78 del 14 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili) è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21,00. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna a domicilio, che è comunque ammessa senza limiti di orario.
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Sono vietate le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30;
È sospesa l’attività di circoli ludici e ricreativi; restano consentite le attività dei circoli sportivi, nell’osservanza dei relativi protocolli di settore per la specifica disciplina sportiva e nel rispetto delle norme del DPCM 13 ottobre 2020;
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È fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse.
È fatta raccomandazione agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.
Per i giorni 19 e 20 ottobre 2020 è disposta la seguente articolazione dell’orario di ingresso del personale pubblico negli uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario e quello comunque impegnato in attività connesse all’emergenza o in servizi pubblici essenziali:
– personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30;
– personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30;
– personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30;
ed il consequenziale adeguamento dell’orario di uscita;
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Con decorrenza dal 19 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020, sono sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del D.L. n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della citata Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa da €400,00 a euro 3.000,00, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii, nonchè, per i casi previsti, di quella accessoria della chiusura dell’esercizio dell’attività, da 5 a 30 giorni.